Statuto dell'Associazione La Zebra
Articolo 1 - Denominazione
È costituita un’Associazione denominata “La Zebra”, che ad eventuale avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), aggiungerà l’acronimo “ETS” alla denominazione associativa. L’Associazione avrà quindi denominazione “La Zebra ETS”.
Articolo 2 - Sede e Durata
L’Associazione ha attualmente sede legale in Bologna in Via Scarlatti n. 3. La durata dell’Associazione viene stabilita a tempo indeterminato; l’assemblea ordinaria può variare l’indirizzo della sede dell’associazione all’interno dello stesso Comune. L’associazione può aprire sedi secondarie.
Articolo 3 - Scopo e attività istituzionali
L'Associazione svolge la propria attività perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, più precisamente persegue le proprie finalità nell’ambito della seguente attività di interesse generale: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo” (lettera i art.5, D.lgs 117/2017),
L’Associazione si prefigge le seguenti finalità sociali:
- promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura del gioco degli scacchi;
- promuovere l’aggregazione e l’inclusione sociale attraverso iniziative che favoriscano lo scambio culturale, l’incontro con persone provenienti da realtà diverse che trovano negli scacchi un punto di contatto e un’occasione di rispettosa conoscenza reciproca;
- promuovere la creazione di reti territoriali, nazionali e internazionali per favorire gli scambi culturali tramite il gioco degli scacchi.
L’Associazione, a tal fine, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività reputate utili o necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi comprese la stipulazione di accordi di collaborazione e convenzioni con organizzazioni italiane ed estere e la partecipazione in altre associazioni o altri soggetti giuridici. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi:
· organizza corsi, festival, eventi ed attività in genere, anche in collaborazione con altri soggetti, che favoriscano direttamente o indirettamente la diffusione del gioco degli scacchi fra giovani e meno giovani o comunque il suo valore sportivo e culturale;
· organizza tornei e competizioni amatoriali;
· propone o partecipa a eventi e scambi culturali nazionali e internazionali;
· svolge attività editoriale creando dispense ed opuscoli divulgativi;
· organizza eventi che favoriscano l’adesione all’associazione.
Attività e corsi possono essere svolti anche a favore dei non associati e altresì in luoghi diversi dalla sede sociale.
L’Associazione potrà altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, allo scopo di assicurarsi i finanziamenti necessari al perseguimento delle finalità sociali.
L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari, associati e non, nonché stipulare contratti di lavoro dipendente o di prestazione d’opera, anche con gli stessi associati qualora provvisti dei requisiti e delle competenze richieste.
Qualora la Associazione si avvalga di volontari continuativi, è tenta a iscriverli in apposito registro e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 4 – Entrate e Patrimonio
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1. beni mobili e immobili, materiali e immateriali acquisiti a vario titolo dall’Associazione;
2. conti correnti, valori bollati e cassa contanti;
3. crediti verso terzi.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1. quote e contributi degli associati;
2. donazioni, legati, erogazioni liberali degli associati e di soggetti terzi;
3. altre entrate purché compatibili con le finalità dell’Associazione e non in contrasto con gli scopi statutari;
4. entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali alle stesse, ai sensi dell’art.6 D.Lgs. 117/2017.
Tutte le entrate sono destinate unicamente allo svolgimento dell'attività di interesse generale, e al perseguimento delle finalità associative così come definite dal presente Statuto.
In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Articolo 5 – Bilancio
L'esercizio associativo va dall’1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati il bilancio o rendiconto redatto secondo la normativa del Terzo Settore; il bilancio dovrà comprendere anche tutte le relazioni e gli allegati previsti come obbligatori dalla normativa vigente, ivi compreso il bilancio sociale.
Il bilancio, redatto secondo schemi definiti per gli Enti del Terzo Settore, verrà depositato a cura del Consiglio direttivo nel Registro Unico del Terzo Settore, se ed in quanto previsto dalla normativa vigente e dalla natura dell’Ente.
Il bilancio associativo dovrà essere pubblicato, se previsto dalla normativa vigente, anche sul sito dell'Associazione.
Articolo 6 – Associati
Possono associarsi tutte le persone fisiche maggiorenni o minorenni, di qualunque nazionalità e cittadinanza, nonché enti e associazioni che condividano e dimostrino interesse verso le attività e le finalità dell’organizzazione, impegnandosi a realizzarle, che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di stampo mafioso o per reati di violenza alla persona. Assumono qualifica di associati coloro che, in possesso dei requisiti previsti del presente Statuto, abbiano presentato la domanda di ammissione in forma scritta e versato la quota associativa; la domanda di ammissione comporta l’integrale e incondizionata accettazione del presente Statuto. Nel caso di aspiranti associati minorenni la domanda di adesione viene presentata e firmata dal/dai gli esercenti la patria potestà; l’esercente la patria potestà (o se più di uno, uno solo di essi) parteciperà alle assemblee e voterà in vece del minore. Nel caso di associazioni o enti, questi potranno esprimere un solo voto nelle assemblee attraverso il proprio rappresentante legale.
Il Consiglio Direttivo, dopo avere esaminato la richiesta di ammissione all’associazione, in caso di risposta positiva disporrà l’iscrizione nel libro associati.
Il Consiglio Direttivo può delegare ciascuno dei propri membri ad accettare provvisoriamente le domande di ammissione pervenute, salvo ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui la domanda di ammissione devesse essere respinta, motivatamente, la mancata ammissione dovrà essere comunicata in forma scritta all’interessato. L’aspirante associato non ammesso potrà fare richiesta, con atto scritto, direttamente all’assemblea degli associati entro 30 giorni dalla comunicazione di non ammissione: l’assemblea è chiamata ad esprimersi entro 90 giorni.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l’esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno diritto di:
a. partecipare all’Assemblea con diritto di voto ed eleggere i componenti degli organi associativi, purché iscritti nel libro associati da almeno tre mesi;
b. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
c. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
e. riunirsi in gruppi per lo svolgimento di particolari attività rientranti negli scopi e nelle finalità dell’Associazione;
f. esaminare i libri associativi ed in generale essere informati sull'attività associativa;
2. Gli associati sono tenuti a:
a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
e. assumere un comportamento corretto verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione.
È ammesso il rimborso a favore degli associati delle spese da questi sostenute nello svolgimento a titolo gratuito di attività associative, purché le attività siano autorizzate dal Consiglio Direttivo e le spese siano idoneamente documentate.
Sono ammessi i rimborsi forfettari ai volontari nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente per gli enti senza scopo di lucro (ETS e non).
Art. 8 - Recesso ed esclusione degli associati
La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni tempo dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
La qualifica di associato si perde per:
a) recesso;
b) decesso o estinzione (in caso di ente associato);
c) decadenza;
d) esclusione;
e) mancato versamento della quota associativa.
La quota associativa non è rimborsabile e non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
L'Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato o che sia abbia diffamato o denigrato l’Associazione, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera l’associato escluso può, con domanda scritta, chiedere all’Assemblea di pronunciarsi; nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.
L’associato che non abbia versato la quota associativa entro la scadenza stabilita dal CD, venendo meno ad uno dei doveri imprescindibili degli associati, può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile; in tale ipotesi non sussiste obbligo di comunicare tale esclusione all’associato, che può comunque sempre chiedere di essere riammesso.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea degli Associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente dello stesso.
Art.10 - Assemblea degli associati
L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto; la convocazione, contenente l’o.d.g., avviene attraverso la pubblicazione sul sito o su altri canali social con almeno dieci giorni di anticipo o, in assenza del sito o di canali social, viene inviata all’indirizzo di posta elettronica fornita dall’associato.
L’Assemblea può prevedere anche la partecipazione attraverso piattaforma digitale nonché la modalità mista, in presenza e su piattaforma.
L’assemblea deve essere convocata anche qualora ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati o i 2/3 del Consiglio Direttivo.
Ciascun associato iscritto da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative, può esprimere un solo voto e farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può ricevere al massimo 1 delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o da persona nominata dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi generali e le attività dell’Associazione. Inoltre essa:
• nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Revisore dei conti e l’Organo di controllo;
• approva il bilancio di esercizio;
• delibera sulla responsabilità degli organi associativi;
• approva i regolamenti;
• delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
· scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
· modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati partecipanti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 degli associati ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritti al voto; delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio-video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e/o il verbalizzante, nella figura del Segretario.
Art.11 - Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di 3 e non più di 9 membri, eletti dall’Assemblea, a maggioranza, tra gli associati che hanno presentato la candidatura. Possono presentare la propria candidatura coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo, una volta costituitosi, designa al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, sempre che sussista la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, si procederà alla sostituzione mediante l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancanti/e.
Il/I consigliere/i sostituito/i o eletto/i nuovamente dall’Assemblea, resta/ano in carica fino alla originaria scadenza del Consiglio Direttivo.
In caso di vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo originariamente eletti dalla Assemblea degli associati, l'Organo decade.
La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente e del Vice Presidente.
La carica di Consigliere è gratuita salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l’anno; la convocazione deve avvenire in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; è comunque validamente costituita se sono presenti tutti i membri. Esso delibera validamente con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il verbale delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione nonché quelli di straordinaria amministrazione per cui ha ricevuto delega; in particolare:
• attua le deliberazioni dell’Assemblea;
• promuove ogni iniziativa tendente al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
• convoca le assemblee ordinarie e straordinarie;
• delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati e sulla loro esclusione;
• determina l’ammontare delle quote associative e il termine per il versamento;
• redige il bilancio consuntivo;
• sottopone all'Assemblea proposte e mozioni;
• consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica;
• conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
• tiene aggiornati i libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio, consentendone l'esame da parte degli Associati;
• compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.
Sono comunque atti di straordinaria amministrazione l’acquisto e la vendita di immobili, nonché quelli che impegnano l’associazione per una somma superiore ai 30.000 euro.
il Consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività di interesse generale in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dal porsi in condizioni di conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti a presentare le proprie dimissioni.
Art. 12 - Presidente dell'Associazione
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto dal consiglio direttivo fra i propri componenti, lo presiede, curandone l'esecuzione delle delibere e coordinandone i lavori.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente il Presidente delega il Vicepresidente, che comunque non ha la rappresentanza legale; il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni per il compimento di atti determinati.
Art. 13 - Organo di controllo e Revisore dei conti
Nei casi previsti dalla Legge, oppure qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. La carica dure 3 esercizi e l’Organo di controllo è rieleggibile.
Nei casi previsti dalla Legge, l’Assemblea nomina anche un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Il Revisore dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.
Qualora ci siano i requisiti l’Organo di controllo monocratico può svolgere anche la carica di revisione legale dei conti.
Articolo 14 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.
Articolo 15 – Controversie
In caso di controversie fra gli associati o fra uno o più associati e l’Associazione, il Foro competente è quello del luogo in cui ha sede l’Associazione.
Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” e, per quanto non ivi previsto, al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.